Certamente,risponderà il gestore del bar, pizzeria, gelateria e ristorante sperando che a tanta gentilezza venga corrisposta altrettanta educazione.
Bene ad oggi noi di FEDESCOM pensiamo che il pubblico esercizio debba avere il diritto al diniego all’uso obbligatorio dei servizi del locale se non dietro consumazione, ragione unica e inderogabile di una attività imprenditoriale commerciale privata.
Infatti oggi mantenere un bagno pubblico costa agli addetti alla pulizia in prodotti igienici e manutenzione da usura. L’articolo n.53 della polizia urbana* parla chiaro, peccato però che risalga al 1946 e che a tutto oggi non risulti riformato. Supponiamo che dal dopo guerra qualcosa sia cambiato nel commercio a Roma..
Comunque una luce innovativa si è accesa; una sentenza del TAR Toscano** libera gli esercenti da questo vincolo vessatorio infatti la corte Toscana sottolinea l’unicità del servizio prestato in attività privata e non pubblica, ovvero l’attività privata (bar, ristoranti, ecc) non è obbligata a sostituire il Comune nella sua funzione territoriale nell’offerta del servizio dei bagni pubblici.
Ad oggi crediamo che il Comune di Roma abbia ben altri problemi, ma speriamo che un’altra luce si accenda anche nella Capitale d’Italia e questo sarebbe un segnale importante per la riforma di un commercio che troppo spesso viene additato come un problema e non come una RISORSA.
Presidente FEDESCOM
Andrea Bosca
**TAR della Toscana numero 691 del 18/02/2010 e di voler annullare e sostituire e/o integrare l’art.53 del Regolamento di Polizia Urbana n.4047 dell’08/11/1946
*Art. 53. – Uso gabinetti di decenza. – I titolari di esercizi pubblici, che a norma del Regolamento d’Igiene debbono disporre di gabinetti di decenza, sono tenuti a consentire l’uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta, sebbene non faccia parte dell’abituale clientela.